Adozione nazionale: passo per passo nella costruzione di un nuova famiglia

L’adozione è una misura di tutela dei minori i cui genitori o li hanno abbandonati oppure hanno perso la patria potestà avendo dimostrato un’inadeguatezza genitoriale, che sia stata valutata come non recuperabile. Secondo quanto stabilito dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, art.27 “l’adozione fa assumere, al minore adottato, lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali porta anche il cognome”

La coppia che decide di intraprendere il percorso adottivo ha due possibilità: l’adozione nazionale e l’adozione internazionale. L’iter da seguire cambia in base al tipo di adozione che si decide di seguire. I coniugi possono presentare domanda per la sola adozione nazionale, per la sola internazionale o per entrambe.

Vediamo nel dettaglio le caratteristiche del percorso dell’adozione nazionale.

L’adozione nazionale riguarda l’accoglienza di un minore, di qualsiasi etnia, che si trovi in stato di abbandono in una struttura italiana.

Quali sono i requisiti per poter presentare domanda di adozione nazionale?

In base all’art. 6 della legge n. 184/83, viene stabilito che possono adottare le coppie sposate da almeno 3 anni, oppure sposati da meno di 3 anni ma conviventi da 3 o più anni, la cui convivenza può essere comprovata. Inoltre non deve esserci in corso nessun procedimento di separazione, nemmeno di fatto. L’età degli adottanti deve superare di almeno 18 e di non più di 45 anni l’età dell’adottando, con possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore. Quando il limite massimo di età è superato da uno solo di essi in misura non superiore a 10 anni, l’adozione non è preclusa.

Dove e  come si presenta la domanda di adozione?

I coniugi devono presentare la dichiarazione di disponibilità all’adozione presso il Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza (la domanda può essere presentata in più di un Tribunale, purché se ne dia comunicazione scritta agli altri tribunali precedentemente consultati).

La domanda può essere presentata in carta semplice anche se molti tribunali dispongono di un modulo prestampato, in cui viene richiesto alla coppia di esprimere la propria disponibilità, ad esempio, ad adottare bambini con handicap (lieve o grave), con AIDS, ad accogliere più fratelli, o l’adozione a rischio giuridico. I documenti da allegare alla domanda sono:

  • Certificato di nascita dei richiedenti;
  • stato di famiglia;
  • dichiarazione di assenso all’adozione da parte dei genitori dei richiedenti, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, oppure in caso di decesso certificato di morte dei genitori dei richiedenti;
  • certificato rilasciato dal medico curante che attesti lo stato di buona salute dei coniugi;
  • modello 101 o 740 o busta paga;
  • certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti
  • atto notorio oppure dichiarazione sostitutiva che attesti che tra i coniugi non sussiste nessuna separazione personale neppure di fatto.

La domanda di disponibilità all’adozione nazionale ha validità 3 anni e può essere rinnovata alla scadenza.

Come si svolgono le indagini per stabilire l’idoneità all’adozione?

Il Tribunale una volta ricevuta la domanda di disponibilità all’adozione, incarica i servizi sociali di svolgere un’ indagine per accertare la capacità della coppia di svolgere un ruolo genitoriale, raccogliendo informazioni sull’ambiente familiare, sulla motivazione alla scelta adottiva, la situazione personale, sociale ed economica, lo stato di salute.

Una volta ricevuto il mandato dal Tribunale, i servizi hanno 120 giorni per presentare gli esiti dell’indagine psico-sociale.

L’indagine psicosociale viene svolta da un assistente sociale e da uno psicologo che avranno il compito di stilare una relazione sociale, una psicologica e una di sintesi. Durante tale fase i servizi sociali hanno il compito di informare la coppia aspirante adottiva delle varie criticità che possono accompagnare l’adozione.

Ricevuta ed esaminata la relazione dai servizi sociali il Tribunale dei Minorenni, convoca la coppia  per uno o più colloqui al termine dei quali si pronuncerà sull’idoneità o meno della coppia dei coniugi ad adottare.

Cosa succede una volta ottenuta l’idoneità?

Se il Giudice, una volta esaminati tutti gli atti, decreta l’idoneità della coppia ad adottare, quest’ultima viene inserita in una lista di coppie adottive. L’iscrizione a tale lista non dà alcuna certezza che la domanda di adozione avrà un seguito.

Infatti solo nel momento in cui il Giudice procederà all’abbinamento fra le specifiche caratteristiche ed esigenze del minore da adottare e le caratteristiche della coppia aspirante adottiva, avrà inizio l’ adozione vera e propria.

Cosa succede dopo l’abbinamento tra il minore e i coniugi?

Eseguito l’abbinamento, avviene il primo incontro tra la coppia e il bambino. I primi contatti possono svolgersi secondo diverse modalità: il minore resta ospite della struttura dove è collocato e la coppia, con il supporto degli operatori sociali, inizia una serie di incontri in cui inizia a conoscere e farsi conoscere dal bambino. In alcuni casi il Tribunale può stabilire il collocamento provvisorio del minore presso la residenza dei coniugi, prevedendo sempre una vigilanza da parte dei servizi sociali.

Dopo un iniziale periodo di reciproca conoscenza il Tribunale decreta l’affidamento pre-adottivo della durata di un anno, scaduto il quale l’adozione si ritiene definitiva

 

“Hai fatto un viaggio lungo non è vero? Piccolino…non deve essere stato facile per te..
un giorno mi parlerai del tuo viaggio mi racconterai tutto, chi sei, tutto io ti ascolterò sempre sempre”
Lion, La strada verso casa

 

Principali riferimenti normativi sull’istituto dell’adozione

http://opac.minori.it/VSRV01_EOS03_Linked_Documents/Giuridico/L%2028%20mar%202001%20n%20149.pdf

http://opac.minori.it/VSRV01_EOS03_Linked_Documents/Giuridico/L%204%20magg%201983%20n%20184.pdf

https://www.minoritoscana.it/sites/default/files/Codice%20civile%20Lprimo%20titVIII_adozione_def.pdf